Art. 2.
(Incentivi per la delocalizzazione e il recupero ambientale).

      1. Il programma di cui all'articolo 1 può prevedere il trasferimento, totale o parziale, della proprietà degli immobili interessati, nonché il trasferimento di diritti edificatori e incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e al miglioramento della qualità urbana, previa valutazione del rapporto costo-benefìci. I comuni possono prevedere l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili ricadenti nelle aree oggetto di delocalizzazione produttiva.
      2. Le imprese ricadenti nei programmi di cui all'articolo 1 possono rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate ovvero risultanti tali a seguito della demolizione o della delocalizzazione degli impianti produttivi, possedute e iscritte nel bilancio dell'esercizio precedente a quello

 

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in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La rivalutazione deve essere operata nel bilancio riferito all'esercizio in corso alla data di approvazione del piano di delocalizzazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 473 a 476, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia limitatamente all'anno 2007 e ai quattro anni successivi.
      3. Agli effetti dell'applicazione del comma 2 del presente articolo, l'imposta sostitutiva, nella misura stabilita dal comma 475 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è corrisposta in tre rate annuali, da versare senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi per il periodo di imposta in cui è eseguita la rivalutazione e per i due periodi di imposta successivi, nelle misure rispettivamente del 40 per cento, del 35 per cento e del 25 per cento.